1. Le condizioni generali di contratto che seguono trovano applicazione nella misura in cui Ignas Tour S.p.A. operi in qualità di organizzatore di viaggio ovvero di intermediario di pacchetti turistici o di singoli servizi turistici.
2. Nel caso in cui Ignas Tour S.p.A. operi in veste di mero intermediario di pacchetti turistici o di singoli servizi turistici, saranno applicabili le condizioni predisposte rispettivamente dall'organizzatore di viaggio o dal fornitore del singolo servizio turistico.
3. Qualora Ignas Tour S.p.A. operi in veste di mero intermediario di pacchetti turistici o di singoli servizi turistici, il turista, prima di procedere alla prenotazione del pacchetto turistico o del singolo servizio turistico, è tenuto a prendere visione ed accettare le condizioni che regolano gli aspetti del contratto con l'organizzatore di viaggio od il fornitore del singolo servizio turistico, in quanto esistenti.
In particolare, le presenti “Condizioni” sono integrate dai termini e dalle condizioni di trasporto relative al volo, al traghetto, all’autobus, così come di ogni altro e qualsivoglia mezzo di trasporto, dell'alloggio e di altro servizio turistico prescelti, i cui fornitori sono gli effettivi soggetti obbligati e responsabili dell’esecuzione nei confronti del Cliente. Pertanto, il Cliente dovrà fare riferimento, oltre alle presenti “Condizioni”, anche alle condizioni di trasporto relative al volo, al traghetto, all’autobus, così come di ogni altro e qualsivoglia mezzo di trasporto, dell'alloggio e di ogni altro servizio turistico prescelti, nonché alle condizioni praticate dai rispettivi intermediari o tour operator.
1. Per quanto previsto dal presente contratto, si intende per:
"organizzatore di viaggio": il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al successivo art. 2, comma 1, od offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
"intermediario": il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del successivo art. 2, comma 1, verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
"turista": l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto del quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
1. Secondo quanto previsto dall'art. 34 del Codice del Turismo, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
2. A termini dell'art. 35 del Codice del Turismo, il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto turistico.
3. A termini dell'art. 51 del Codice del Turismo, il contratto costituisce titolo per l'eventuale accesso al Fondo nazionale di garanzia e di cui all'art. 20 del presente contratto.
1. La compravendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto servizi da fornire sia in territorio nazionale sia in territorio internazionale è disciplinata dalle seguenti norme:
dal Capo I, Titolo VI (artt. da 32 a 51 e successive modificazioni) del D.Lgs. n. 79/2011 ("Codice del Turismo");
sino alla sua abrogazione, a termini dell'art. 3, comma 2 del Codice del Turismo - ed in quanto applicabile, dalla L. n. 1084/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.04.1970.
1. Organizzazione tecnica: Ignas Tour S.p.A., Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 Egna (BZ) - Italia.
2. Autorizzazione amministrativa n. HH/KW/73.04/300672 del 30/05/2013, in conformità con quanto disposto dalla L.P. n. 3/2002.
3. Polizza assicurativa RC n. 7/5910/319/100840934 stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.a, in conformità con quanto previsto dagli artt. 44 e 45 del Codice del Turismo.
4. I programmi di viaggio pubblicati sul catalogo, all'interno del programma fuori catalogo o sul sito web sono validi secondo i periodi di riferimento ivi indicati.
5. I parametri ed i criteri di adeguamento del prezzo di viaggio sono indicati al successivo art. 7.
6. Le modalità e le condizioni di sostituzione del viaggiatore sono disciplinate dall'art. 11.
7. Al momento della conclusione del contratto, l'organizzatore informerà i passeggeri circa l'identità del/i vettore/i, fermo quanto previsto dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005 e della sua/loro eventuale inclusione nella cosiddetta "black list" prevista dal Regolamento medesimo.
1. La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposita scheda, anche elettronica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, anche elettronicamente, dal turista, il quale ne riceverà copia.
2. La proposta di prenotazione si intende accettata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui il turista riceve la relativa conferma/voucher anche a mezzo elettronico.
3. Prima della partenza, l'organizzatore o l'intermediario forniranno al turista le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, così come stabilito dall'art. 37, comma 2 del Codice del Turismo.
4. I prezzi per persona si intendono su base minima di due persone paganti quota intera e dipendono dal numero dei viaggiatori, dalla durata del viaggio, da eventuali sconti applicati ai viaggiatori e dalle opzioni sottoscritte al momento della prenotazione. La riduzione "terzo letto" viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione "quarto letto" sul bambino più grande.
5. Ai fini del presente contratto, le relative comunicazioni verranno inviate al cliente all'indirizzo di posta elettronica dal medesimo comunicato al momento della prenotazione. Tali comunicazioni si intendono conosciute dal cliente ove risultino regolarmente inviate all'indirizzo di posta elettronica sopra citato.
1. I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità previste nei modi seguenti.
2. Il mancato rispetto delle suddette modalità di pagamento e di comunicazione non consente l'accettazione della proposta di prenotazione da parte di Ignas Tour S.p.A. ed, in caso di pagamento rateale, determina l'annullamento della prenotazione ed il prodursi degli effetti di cui alla lett. a) del comma successivo.
3. Dalla scheda di prenotazione o da qualsiasi altro mezzo di comunicazione scritta risultano:
4. Il mancato pagamento della caparra di cui al precedente comma, lett. a), così come il mancato pagamento dell'importo dovuto in caso di pagamento in un'unica soluzione, non consentono l'accettazione della proposta di prenotazione.
5. In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento del saldo alla data stabilita determina l'annullamento della prenotazione ed il prodursi degli effetti di cui alla lett. a) del comma 3 del presente articolo.
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato con riferimento a quanto indicato sul catalogo, nell'ambito del programma fuori catalogo, sul sito web ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
2. Ai sensi dell'art. 40, commi 1 e 4 del Codice del Turismo, il prezzo potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza delle variazioni relative:
3. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
4. A termini dell'art. 40, comma 2 del Codice del Turismo, la revisione al rialzo non può essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
5. A termini dell'art. 40, comma 3 del Codice del Turismo, quando l'aumento del prezzo supera la percentuale sopra citata, l'acquirente potrà recedere dal contratto, salvi i diritti di cui al successivo art. 9.
1. A termini dell'art. 41 del Codice del Turismo, prima della partenza, l'organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue ai sensi dell'art. 40 del Codice del Turismo.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al precedente comma, egli potrà recedere dal contratto, salvi i diritti di cui al successivo art. 9.
1. Ai sensi dell'art. 42 del Codice del Turismo, nei casi di recesso previsti dai precedenti articoli 7 e 8, nonché in caso di cancellazione del pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi avrà diritto, alternativamente:
2. Il turista avrà inoltre diritto al risarcimento del danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, ad eccezione del caso in cui la cancellazione del pacchetto turistico è dovuta al mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso - in ogni caso - l'eccesso di prenotazioni.
3. Il turista dovrà comunicare la propria scelta entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento del prezzo o di modifica delle condizioni contrattuali.
4. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
5. Al turista che receda dal contratto prima della partenza ed al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall'art. 7, comma 3 del presente contratto, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento della caparra di cui al precedente art. 6, comma 1, lett. a) del presente contratto - il costo individuale di gestione pratica, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, nonché la penale nella misura di seguito indicata:
6. Nel caso in cui il turista abbia già versato il saldo di prezzo, questo verrà imputato alla penale nella misura corrispondente.
7. Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme verranno concordate di volta in volta alla sottoscrizione del contratto.
1. A termini di quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 41 del Codice del Turismo, dopo la partenza, qualora una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'organizzatore dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista od, alternativamente, dovrà rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
2. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà al turista, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza od al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate sino al momento del rientro anticipato.
1. Ai sensi dell'art. 39 del Codice del Turismo, il turista rinunciatario può sostituire a sé un terzo qualora:
2. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo, nonché delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
3. Eventuali richieste del turista relative alla variazione della data di arrivo presso la struttura turistica od all'aumento del numero di turisti per camera non è in alcun modo ed a nessun titolo impegnativa nei confronti di Ignas Tour S.p.A.. Nell'ipotesi in cui venga accettata la richiesta di variazione avanzata dal turista, verrà addebitato a quest'ultimo un costo di € 10,00.- a prenotazione.
1. L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute sia che le stesse vengano effettuate personalmente dall'organizzatore sia che vengano fornite da soggetti terzi, a meno che l'inadempimento sia cagionato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile od inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva ragionevolmente prevedere o risolvere secondo la diligenza professionale.
2. L'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l'esonero di cui all'art. 46 del Codice del Turismo.
3. Nel caso in cui l'inadempimento o la inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.
4. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli artt. 44 e 45 del Codice del Turismo.
1. Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non potrà in alcun caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali di cui siano parte l'Italia e l'Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità.
1. L'organizzatore è tenuto a prestare al turista le misure di assistenza richieste dalla diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
2. L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità laddove la mancata od inesatta esecuzione del contratto sia imputabile al turista o sia dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile od inevitabile, ovvero sia stata causata da caso fortuito o da forza maggiore.
1. Ogni mancanza nella esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto turistico mediante tempestiva presentazione di reclamo, affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore od all'intermediario, entro 10 giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
3. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell'art. 1227 del codice civile.
1. Se non espressamente comprese nel prezzo, al momento della prenotazione è possibile stipulare speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto turistico.
2. I dettagli relativi ai premi assicurativi ed alle condizioni generali di polizza sono riportati sul sito web o sul catalogo.
1. Nel corso delle trattative e, comunque, prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari ed alla documentazione necessaria per l'espatrio.
2. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
3. In ogni caso, prima della partenza, i turisti provvederanno a verificarne l'aggiornamento presso le competenti Autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115), adeguandovisi prima del viaggio.
4. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all'organizzatore od all'intermediario.
5. I turisti dovranno informare l'organizzatore o l'intermediario della propria cittadinanza ed, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario di viaggio, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
6. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà, facendo uso delle informative sopra indicate, le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero degli Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni siano o meno assoggettate a formale sconsiglio.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore o dall'intermediario, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
8. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
9. Il turista è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
10. Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore od all'intermediario, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
11. Il turista è sempre tenuto ad informare l'organizzatore o l'intermediario di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (ad esempio ed a solo titolo esemplificativo: gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità) ed a specificare espressamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
1. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere è fornita sul sito web, sul catalogo o nell'ambito di altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
2. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 2 del Codice del Turismo, resta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica od alla procedura di conciliazione dinnanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite a termini dell'art. 2, comma 4, lettera a) della L. n. 580/1993.
2. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e 141 del Codice del Consumo.
1. È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo della Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il turista può rivolgersi, ai sensi di cui all'art. 51 del Codice del Turismo, in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore o dell'intermediario, per la tutela delle seguenti esigenze:
2. Il fondo fornisce, inoltre, una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno alla condotta dell'organizzatore.
3. Le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta comunque salva la prescrizione del diritto al rimborso.
4. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99 n. 349.
1. I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno o di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalla L. n. 1084/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.04.1970, ed, in particolare, dai seguenti articoli: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione), nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
1. Ai contratti di vendita di singoli servizi turistici sono altresì applicabili le clausole delle presenti condizioni generali di vendita di pacchetti turistici in quanto compatibili.
2. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico.
3. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici.
4. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio stesso e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
5. Rimane inteso che Ignas Tour S.p.A., nella sua qualità di intermediario, non è responsabile - ed a nessun titolo - di eventuali inadempimenti del fornitore del singolo servizio turistico.
Le presente condizioni generali si integrano con le condizioni particolari del servizio turistico acquistato, in quanto compatibili, e ad esse si applica la legge italiana, salvo quanto previsto dalle norme imperative a tutela del Consumatore.
Nel caso in cui sorgesse controversia fra le Parti, il foro competente sarà quello di residenza del Consumatore, se in Italia; diversamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bolzano.
Ignas Tour S.p.A. è associata FIAVET - FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI IMPRESE VIAGGI e TURISMO
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorili, anche se commessi all'estero”.